Sala Operativa Intercomunale

La Comunità Montana Vallo di Diano, per assicurare nell’ambito del proprio territorio la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, si avvale di una Sala Operativa Intercomunale (S.O.I.).
L’ubicazione della S.O.I. è stata individuata presso la nuova sede della Comunità Montana Vallo di Diano, in struttura antisismica, in un’area di facile accesso e non vulnerabile a qualsiasi tipo di rischio, dotata di un piazzale attiguo con dimensioni sufficienti ad accogliere un adeguato numero di automezzi vari.
Alla S.O.I. affluiranno i responsabili di tutte le componenti e strutture operative presenti sul territorio montano.
Nella S.O.I. si distinguono un’”area riunione Sindaci”, nella quale, durante l’emergenza, i sindaci o i loro delegati quotidianamente fanno il punto della situazione per le decisioni da intraprendere, ed un’”area operativa” vera e propria, nella quale operano le funzioni di supporto dirette da altrettanti responsabili che, in situazione ordinaria, provvedono all’aggiornamento dei dati e delle procedure, mentre, in emergenza, coordinano gli interventi dalla sala operativa relativamente al proprio settore.

Le funzioni di supporto sono organizzate in Aree Operative:
•        Area Monitoraggio, Cartografia, Rilevamento danni.
•        Area Mobilità, Trasporto, Viabilità
•        Area Servizi essenziali, Materiali e Mezzi.
•        Area TLC
•        Area Volontariato, Strutture Operative, Ordine Pubblico
•        Area Mass-media ed informazione.

All'interno della Sala Operativa Intercomunale sono localizzate le seguenti funzioni
- Sala Radio e Monitoraggio A.I.B.
- Centro Operativo Misto (COM13)
- Ufficio Comune di Protezione Civile.

Procedura di attivazione della Sala Operativa
Il responsabile dell' Ufficio Comune dispone l’attivazione della Sala Operativa presso i locali della sede della Comunità Montana Vallo di Diano solo in caso di eventi di tipo B o C* .
Se attivata la Sala Operativa, invia, in coordinamento con il/i COC, squadre per effettuare sopralluoghi di verifica con personale di altri Comuni, comunica con gli altri enti (Comuni del S.A., Prefettura, SORU, 118, Associazioni di Volontariato del comprensorio), garantisce le comunicazioni in emergenza, predispone gli atti amministrativi in emergenza che dovranno essere inviati al Sindaco per l’adozione dei provvedimenti di propia competenza, informa la cittadinanza disponendo le comunicazioni da inoltrare alla cittadinanza.
All’attivazione della sala operativa, il servizio associato contatta i responsabili dei servizi comunali di protezione civile, subentrando, qualora necessario e previo accordo con i Sindaci interessati, anche alle attività dei singoli COC, qualora attivati, e comunque garantendo il coordinamento fra i comuni nella gestione dell’emergenza.
Qualora l’evento sia di rilevanza tale da aver dato luogo all’attivazione del Centro Operativo di livello superiore (COM), il servizio si attiene alle disposizioni da esso impartite, coordinando le risorse disponibili e mettendo a disposizione ogni informazione.
In caso di danneggiamenti a reti tecnologiche, sia aeree che interrate (elettrodotti, condutture gas, acqua), che possono originare interruzioni nell’erogazione di servizi essenziali, o pericolo per la popolazione, la sala operativa allerta gli enti gestori.
In caso di feriti o di persone comunque bisognose di assistenza sanitaria, allerta il Pronto Intervento sanitario (118), in raccordo con il C.O.C..
Inoltre, sempre con il coordinamento del C.O.C. effettua le seguenti attività:

  • Regolamentare il traffico, costituendo percorsi preferenziali per i soccorsi.
  • Recuperare persone disperse.
  • Liberare le strade da macerie o da autovetture che ostruiscano la carreggiata.
  • Soccorrere le persone ferite e allestire aree di medicazione per la popolazione, in collaborazione con i servizi di primo soccorso (118).
  • Predisporre servizi antisciacallaggio.
  • Allestire, se del caso, le Aree di Raccolta, servendosi dei tecnici comunali.
  • Assistere e informare la popolazione sfollata nelle aree di raccolta, utilizzando anche gli operatori dipendenti del Piano di Zona per persone disabili o non autosufficienti.

Se ci sono edifici inagibili:

  • Predisporre i centri di prima accoglienza, secondo quanto previsto dai singoli piani di Protezione Civile.
  • Allertare i responsabili delle strutture permanenti di recettività per valutare quanti posti letto sono disponibili immediatamente.

Se non ci sono edifici inagibili:

  • Proseguire i sopralluoghi per verificare gli impianti industriali a maggiore rischio
  • Proseguire i sopralluoghi per verificare le reti di distribuzione del gas metano, dell’energia elettrica, dell’acqua potabile, con particolare riferimento ad eventuali infiltrazioni di acqua contaminata all’interno delle tubazioni.

Per quest’ultima eventualità, è opportuno allertare i tecnici della società di distribuzione gas ed i laboratori analisi dell’ASL per eseguire gli opportuni controlli.
Se sussiste pericolo per la popolazione residente o per insediamenti e strutture sensibili, dispone l’informazione della cittadinanza, l’attuazione di provvedimenti di sicurezza (divieto di abbandono delle abitazioni, divieto di apertura delle finestre, divieto di consumo cibi freschi, ecc), secondo le indicazioni dei tecnici ARPAC o dei Vigili del Fuoco, con particolare attenzione alla eventuale presenza di cittadini anziani o disabili.
Qualora necessario, dispone l’evacuazione delle abitazioni o delle strutture sensibili eventualmente presenti, indirizzandoli verso il centro di raccolta più vicino, presso il quale è a disposizione personale di protezione civile/volontari per fornire supporto agli sfollati.


*Legge n. 225 del 24 febbraio 1992: istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile modificata Legge n. 100 del 12 luglio 2012-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (8) (9).
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(8) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.
(9) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.